Il diritto tributario è composto dall’insieme di principi e norme che regolamentano l’imposizione tributaria, dall’applicazione all’attuazione degli stessi.

Ai sensi dell’art. 23 della Costituzione Italiana, la materia tributaria è coperta da riserva di legge relativa, infatti, “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Si tratta del cd. “principio del consenso”, ovvero della specifica previsione secondo la quale un tributo non può essere istituito se non ne viene approvata l’istituzione da chi sarà chiamato a versarlo.

In Italia ciò avviene attraverso la necessaria approvazione del Parlamento, quale rappresentanza dei cittadini, su ogni progetto relativo alla materia tributaria, ferma restando la possibilità del Parlamento di conferire delega legislativa al Governo.

Possono essere individuate 4 fasi relative alla riscossione dei tributi: 

  • Liquidazione: che in genere viene fatta dallo stesso contribuente (cd. Autoliquidazione) attraverso le note dichiarazioni; 
  • Riscossione volontaria: ovvero il pagamento spontaneo del contribuente di quanto dovuto; 
  • Accertamento: l’attività di accertamento è meramente eventuale atteso che, in genere, l’ordinamento tributario prevede l’autoliquidazione dei tributi da parte del cittadino. Ciò significa che gli Enti impositori (o la Guardia di Finanza) intervengono soltanto a seguito della rilevazione di errori nelle dichiarazioni o in caso di omessa dichiarazione. All’esito dell’attività istruttoria l’Ente impositore (o l’Ente riscossore), se del caso, provvederà a trasmettere al contribuente uno degli atti previsti dall’ordinamento tra cui troviamo, lo “Avviso di Accertamento”, la “Cartella di pagamento” (o “cartella esattoriale”), lo “Avviso di Addebito” e la “Ingiunzione di Pagamento” (rectius, “ingiunzione fiscale”), eventualmente preceduti da avvisi bonari. 
  • Riscossione coattiva: vale a dire, il procedimento attraverso il quale i tributi vengono riscossi senza il consenso del debitore. 

Come cennato, quindi, la fase contenziosa con gli Enti impositori inizia generalmente con il procedimento di accertamento tributario

All’esito di detto procedimento, comunque governato da precise regole, l’Ente impositore (ovvero, in taluni casi, l’Ente Riscossore) può emanare uno degli atti che, costituendo titolo esecutivo, in determinate circostanze permettono al soggetto interessato di procedere alla fase successiva, vale a dire quella della riscossione coattiva. 

Tra gli atti più comunemente emanati troviamo: 

Lo “Avviso di Accertamento” è uno degli atti, costituenti titolo esecutivo, con cui l’Agenzia delle Entrate notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente. Tale provvedimento deve contenere, tra l’altro, le motivazioni che hanno portato alla pretesa tributaria e, nello stesso, devono essere indicati gli imponibili accertati con le aliquote applicate, le imposte liquidate d’ufficio, le modalità e le tempistiche per il pagamento, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento e l’organo giurisdizionale competente per l’eventuale impugnazione. Allo scadere del termine previsto per proporre ricorso l’avviso di accertamento diviene esecutivo e, trascorsi 30 giorni dallo scadere del termine per il pagamento, potrà essere affidato agli agenti della riscossione, fermo restando che l’esecuzione forzata rimane sospesa per i 180 giorni successivi dall’affidamento agli stessi. Generalmente, a seguito dell’avviso di accertamento, viene emanato un ulteriore provvedimento per l’irrogazione delle sanzioni previste.

Ai fini dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, per motivi di merito (somme già pagate o non dovute, intervenuta prescrizione, errore sugli importi, ecc…), il termine di decadenza sarà di 60 giorni dalla notifica e l’Autorità Giudiziaria competente sarà la Corte di Giustizia Tributaria.

Nel caso in cui l’impugnazione dovesse essere fondata su vizi di forma dell’atto o della notifica (mancata sottoscrizione, mancata indicazione analitica del calcolo, motivazione mancante, ecc…), il termine per la proposizione del ricorso sarà di 20 giorni dalla compiuta notificazione.

A seguito dello scadere del termine per l’impugnazione la pretesa tributaria si cristallizza e non sarà più possibile far valere giudizialmente alcun motivo di illegittimità preesistente alla notificazione della cartella (ad esempio, vizi della procedura), fatti salvi gli eventi verificatisi successivamente alla notificazione della stessa.

La “Cartella di Pagamento” (o “cartella esattoriale”) è l’atto, costituente titolo esecutivo, attraverso il quale l’Ente riscossore richiede il pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore a seguito dei controlli operati dall’Ente impositore e dell’iscrizione a ruolo delle relative somme.

La Cartella di pagamento deve contenere, tra l’altro, la descrizione delle somme dovute, il termine per il pagamento delle stesse e le modalità di impugnazione delle stesse.

Ai fini dell’impugnazione della cartella esattoriale il termine di decadenza e l’Autorità Giudiziaria competente devono essere determinati in base alla natura del tributo richiesto, ad esempio, in caso di impugnazione, per motivi di merito (somme già pagate o non dovute, intervenuta prescrizione, errore sugli importi, ecc…), di una cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento del bollo auto, il termine di decadenza sarà di 60 giorni dalla notifica e l’Autorità Giudiziaria competente sarà la Corte di Giustizia Tributaria.

Nel caso in cui l’impugnazione dovesse essere fondata su vizi di forma dell’atto o della notifica (mancata sottoscrizione, mancata indicazione analitica del calcolo, motivazione mancante, ecc…), il termine per la proposizione del ricorso sarà di 20 giorni dalla compiuta notificazione.

A seguito dello scadere del termine per l’impugnazione la pretesa tributaria si cristallizza e non sarà più possibile far valere giudizialmente alcun motivo di illegittimità preesistente alla notificazione della cartella (ad esempio, vizi della procedura), fatti salvi gli eventi verificatisi successivamente alla notificazione della stessa.

Lo “Avviso di addebito” è lo strumento, costituente titolo immediatamente esecutivo, attraverso il quale l’INPS, a seguito di accertamenti effettuati, notifica la pretesa economica al contribuente. Tale atto deve contenere, tra l’altro, la tipologia di credito e la relativa gestione previdenziale, i dettagli dell’atto di accertamento, l’importo dovuto per ogni singolo periodo preso in considerazione suddiviso tra capitale, interessi ed eventuali sanzioni, l’indicazione dell’agente riscossore competente ed i relativi compensi dovuti allo stesso, la sottoscrizione del Responsabile dell’Ufficio che ha proceduto all’accertamento, l’intimazione a procedere al pagamento entro 60 giorni dalla compiuta notificazione e l’indicazione del termine di 40 giorni per la proposizione di ricorso all’Autorità competente per motivi di merito (errori nelle somme, calcoli errati, intervenuta prescrizione, ecc.), generalmente il Tribunale Ordinario, Sez. Lavoro, nonché del termine di 20 giorni dalla compiuta notificazione per la proposizione di opposizione agli atti esecutivi per vizi di forma dell’atto o della notifica dello stesso, da presentarsi al Tribunale Ordinario, Sez. Lavoro se prima dell’inizio dell’esecuzione, ovvero al Giudice dell’Esecuzione in caso di esecuzione già iniziata.

A seguito dello scadere del termine per le impugnazioni la pretesa si cristallizza e non sarà più possibile far valere giudizialmente alcun motivo di illegittimità preesistente alla notificazione della cartella (ad esempio, vizi della procedura), fatti salvi gli eventi verificatisi successivamente alla notificazione della stessa.

La “Ingiunzione fiscale” (cd. “ingiunzione di pagamento”) è il provvedimento amministrativo attraverso il quale gli Enti locali richiedono il pagamento di tributi e sanzioni amministrative (ad esempio, le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada). L’ingiunzione deve contenere, tra l’altro, la motivazione della richiesta economica e i dettagli degli importi dovuti, l’indicazione del responsabile del procedimento, l’indicazione dei termini e delle modalità per l’impugnazione dell’atto, l’indicazione degli estremi dell’accertamento effettuato che, generalmente, deve essere stato notificato in precedenza. Deve altresì contenere l’ordine di pagare nel tempo previsto a pena di efficacia esecutiva dell’ingiunzione e della successiva attivazione di procedure esecutive.

I termini per l’impugnazione variano a seconda della tipologia di credito reclamato, in caso di crediti di natura tributaria il termine perentorio è di 60 giorni dalla notifica, con competenza della Corte di Giustizia Tributaria, nel caso in cui le somme richieste non fossero di natura tributaria, la competenza è della Autorità Giudiziale ordinaria ed il termine, ai soli fini dell’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo, è di 30 giorni, potendosi comunque procedere all’opposizione anche oltre il termine prima che sia iniziata l’esecuzione stessa.

 A seguito del decorso dei suddetti termini senza che sia stato effettuato il pagamento richiesto, nonché dell’eventuale ulteriore termine di sospensione dell’esecuzione (quando previsto), l’Ente creditore potrà passare alla fase della riscossione coattiva attraverso l’utilizzo di diverse procedure volte all’escussione che possono estrinsecarsi nel pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare e nel pignoramento di crediti, ovvero attraverso “strumenti afflittivi” (impropriamente chiamati “cautelari” dagli Enti Creditori, come confermato dalla Suprema Corte a Sez. Unite, Ord. N. 15354/2015) quali, ad esempio, il fermo amministrativo. Sul punto, vale la pena evidenziare come gli Enti creditori e/o riscossori, oltre a potersi avvalere delle ordinarie procedure esecutive, beneficiano di diverse procedure esclusive che possono rendere più efficace ed efficiente l’escussione. In tale prospettiva, al fine di valutare la legittimità dell’iter esecutivo, la sussistenza degli estremi per proporre esecuzione, occorrerà valutare di volta in volta la procedura attuata dall’Ente creditore e le possibili modalità di azione.

Data la vastità della materia e i frequenti aggiornamenti e modificazioni della normativa vigente, le informazioni di massima sopra riportate non possono essere esaustive e né, tantomeno, possono essere ritenute sostitutive di una consulenza specializzata personalizzata.

Se hai ricevuto una contestazione, oppure una richiesta di pagamento, da parte della Pubblica Amministrazione o da parte di un Ente Riscossore, oppure sei sottoposto ad accertamenti da parte della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate o dell'Ispettorato del Lavoro, contattaci immediatamente.

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